
Omicidio stradale: il reato è legge
Con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale numero 70 è stato introdotto nel nostro codice penale, all’art. 589–bis, il reato di omicidio stradale. L’omicidio stradale pertanto è oggi un reato autonomo, con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:
- resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada;
- è punito con la reclusione da 8 a 12 anni chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro);
- è prevista poi la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0, 8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi ecc.).
La norma prevede inoltre l’aumento della pena qualora l’autore del reato:
- non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
- provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.
È stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

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- è punito con la reclusione da 8 a 12 anni chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro);
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