Dati conducente: quando non c'è obbligo di comunicazione per il proprietario
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3655/16, depositata il 24 febbraio ha affrontato la questione riguardante la sussistenza o meno, a carico del soggetto proprietario del veicolo al momento della notifica del verbale di accertamento di violazione a norme del C.D.S., dell’obbligo di comunicazione del nominativo del relativo conducente.
Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato innanzi al giudice di pace un verbale di accertamento con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 126 bis c.d.s., per avere omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà, deducendo di avere acquistato la vettura in epoca successiva alla commissione dell’infrazione.
La sentenza di accoglimento dell’opposizione veniva riformata dal Tribunale sul presupposto che al momento della notifica del verbale “prodromico” l’appellato risultava proprietario del veicolo e pertanto lo stesso avrebbe dovuto ottemperare all’invito dell’Autorità.
Di diverso avviso è la Suprema Corte che nel cassare la sentenza impugnata ha ricordato che “l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione”. Tale onere, tuttavia, grava sul soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non su colui risulti proprietario al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”.
Ne deriva che “Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s., non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri”.
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