Riconciliazione coniugi: non basta come prova la mera coabitazione
“La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 2360/2016, depositata in data 5 febbraio u.s., a conferma della posizione assunta dalla Corte d’Appello di Torino.
Quest’ultima aveva infatti asserito, respingendo l’impugnazione, come fosse la parte convenuta a dover provare i fatti attestanti l’avvenuta conciliazione, non essendo sufficiente, al fine di evitare la separazione, la mera coabitazione.
La parte soccombente ha quindi reagito proponendo ricorso per Cassazione e denunciando la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento a due questioni: la ripartizione dell’onere probatorio e la netta distinzione tra il concetto di coabitazione e quello della riconciliazione.
Quanto alla prima eccezione, la Corte, sia sulla scia della giurisprudenza antecedente che della disciplina legislativa vigente, ha affermato come non possa essere il giudice a quo a rilevare d’ufficio l’avvenuta riconciliazione, nella misura in cui, trattandosi di questioni attinenti a rapporti strettamente personali tra coniugi, siano questi ultimi, o meglio il coniuge istante, a dover adempiere a tale onere.
In riferimento invece alla seconda questione, e dunque la relazione tra la coabitazione e la riappacificazione post separazione, i Giudici di legittimità hanno ribadito, al pari della Corte Territoriale, come non sussista un nesso indissolubile tra i due concetti, aggiungendo inoltre, come i motivi della “convivenza”, non siano decisivi ai fini dell’emanazione della sentenza di divorzio, ma assumano invece rilevanza nel valutare l’atteggiamento assunto dai coniugi in costanza di separazione.
Riconciliazione coniugi: non basta come prova la mera coabitazione
“La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 2360/2016, depositata in data 5 febbraio u.s., a conferma della posizione assunta dalla Corte d’Appello di Torino.
Quest’ultima aveva infatti asserito, respingendo l’impugnazione, come fosse la parte convenuta a dover provare i fatti attestanti l’avvenuta conciliazione, non essendo sufficiente, al fine di evitare la separazione, la mera coabitazione.
La parte soccombente ha quindi reagito proponendo ricorso per Cassazione e denunciando la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento a due questioni: la ripartizione dell’onere probatorio e la netta distinzione tra il concetto di coabitazione e quello della riconciliazione.
Quanto alla prima eccezione, la Corte, sia sulla scia della giurisprudenza antecedente che della disciplina legislativa vigente, ha affermato come non possa essere il giudice a quo a rilevare d’ufficio l’avvenuta riconciliazione, nella misura in cui, trattandosi di questioni attinenti a rapporti strettamente personali tra coniugi, siano questi ultimi, o meglio il coniuge istante, a dover adempiere a tale onere.
In riferimento invece alla seconda questione, e dunque la relazione tra la coabitazione e la riappacificazione post separazione, i Giudici di legittimità hanno ribadito, al pari della Corte Territoriale, come non sussista un nesso indissolubile tra i due concetti, aggiungendo inoltre, come i motivi della “convivenza”, non siano decisivi ai fini dell’emanazione della sentenza di divorzio, ma assumano invece rilevanza nel valutare l’atteggiamento assunto dai coniugi in costanza di separazione.
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]