
Crediti per tributi locali: c'è il privilegio?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3134 depositata in data 17 febbraio 2016 ha affrontato il tema del privilegio generale sui beni mobili di cui all’art. 2752 c.c.
Nel caso di specie la Provincia autonoma di Trento proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società di capitali nei cui confronti vantava un credito per tassa automobilistica ed accessori.
Il Tribunale infatti, aveva negato rango privilegiato al suddetto credito ritenendo che l’art. 2752, ultimo comma, c.c. non potesse applicarsi in via analogica anche a imposte, tasse e tributi diversi da quelli previsti dalla ivi richiamata “legge per la finanza locale”, id est dal r.d. R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 – Testo unico per la finanza locale.”
Avverso il decreto di rigetto della proposta opposizione l’Ente territoriale propone ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ricorda preliminarmente che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali”.
Tale finalità, a parere dei Giudici della Corte, comporta che l’espressione “legge per la finanza locale“, contenuta nell’art. 2752 c.c., non possa essere riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta.
Inoltre, come noto, il legislatore del 2011 con norma definita dalla stessa sentenza di “interpretazione autentica” ha stabilito che ai “Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.(art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214)”.
In virtù delle considerazioni di cui sopra, idonee a fugare ogni dubbio sull’applicabilità del privilegio in parola anche alla tassa automobilistica provinciale, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’ente territoriale, cassando il decreto impugnato e, decidendo del merito, hanno ammesso il credito della Provincia autonoma per tassa automobilistica al passivo del fallimento della società fallita con il privilegio richiesto.

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Tale finalità, a parere dei Giudici della Corte, comporta che l’espressione “legge per la finanza locale“, contenuta nell’art. 2752 c.c., non possa essere riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta.
Inoltre, come noto, il legislatore del 2011 con norma definita dalla stessa sentenza di “interpretazione autentica” ha stabilito che ai “Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.(art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214)”.
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