
“Ottobre Fallimentare”: le modifiche alla fase di liquidazione dell’attivo
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha sostanzialmente integrato la disciplina prevista dalla Legge Fallimentare in materia di vendita degli immobili costituenti l’attivo fallimentare, al fine di rendere più agevole e celere la liquidazione medesima ed assicurare il rispetto della “competitività” quale principio cui attenersi nella fase di liquidazione dell’attivo medesimo.
L’art. 11 del D.L. di riforma qui in esame, infatti, interviene sull’art. 107 della Legge Fallimentare (“modalità della vendita”) modificando nello stesso e, nello stesso tempo, arricchendone il contenuto.
Esso infatti introduce integra con nuove disposizioni il suddetto articolo, soprattutto prevedendo la possibilità, fino ad ora inesistente, che delle vendite e degli atti di liquidazione dei cespiti costituenti l’attivo fallimentare vengano posti in essere con la modalità del pagamento rateale del prezzo e dichiarando applicabili alcune norme codicistiche in materia di esecuzione forzata per espropriazione, in quanto, però, compatibili (l’art. 569, comma terzo, terzo periodo cod. proc. civ.; l’art. 574, primo comma, secondo periodo e l’art. 587, primo comma, secondo periodo dello stesso codice).
Appare opportuno evidenziare che la ratio di tale riforma è indubbiamente quella di agevolare e velocizzare la liquidazione dei cespiti, soprattutto quelli di maggior valore, costituenti l’attivo fallimentare e di aprire agli aspiranti acquirenti la possibilità di un pagamento rateale del prezzo.
Appare evidente che, proprio attraverso tale possibilità, potrà anche essere incrementata la competitività nelle vendite mediante l’aumento numerico dei partecipanti alle aste.

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Esso infatti introduce integra con nuove disposizioni il suddetto articolo, soprattutto prevedendo la possibilità, fino ad ora inesistente, che delle vendite e degli atti di liquidazione dei cespiti costituenti l’attivo fallimentare vengano posti in essere con la modalità del pagamento rateale del prezzo e dichiarando applicabili alcune norme codicistiche in materia di esecuzione forzata per espropriazione, in quanto, però, compatibili (l’art. 569, comma terzo, terzo periodo cod. proc. civ.; l’art. 574, primo comma, secondo periodo e l’art. 587, primo comma, secondo periodo dello stesso codice).
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