
La relata di notifica ex art. 15 III comma della Legge Fallimentare
L’Avvocato, dopo aver depositato presso il Tribunale il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve attendere che entro 45 giorni da detto deposito venga fissata l’udienza pre-fallimentare.
Come noto sarà onere della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Qualora la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. non sia stata possibile o abbia avuto esito negativo, l’Avvocato dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo ufficiale giudiziario redigendo la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 15 L.F.
Non senza segnalare che:
– il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono essere notificati al fallendo, ai sensi dell’art. 153 L.F., almeno 15 giorni prima dell’udienza esclusivamente “a mani” presso la sede risultante dal registro delle imprese;
– Qualora la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica tramite immediato deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

La relata di notifica ex art. 15 III comma della Legge Fallimentare
L’Avvocato, dopo aver depositato presso il Tribunale il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve attendere che entro 45 giorni da detto deposito venga fissata l’udienza pre-fallimentare.
Come noto sarà onere della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Qualora la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. non sia stata possibile o abbia avuto esito negativo, l’Avvocato dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo ufficiale giudiziario redigendo la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 15 L.F.
Non senza segnalare che:
– il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono essere notificati al fallendo, ai sensi dell’art. 153 L.F., almeno 15 giorni prima dell’udienza esclusivamente “a mani” presso la sede risultante dal registro delle imprese;
– Qualora la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica tramite immediato deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]