
L'atto di pignoramento presso terzi
Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto, onde ottenere il pagamento del proprio credito in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente ad espropriazione forzata scegliendo tra tre tipologie che si distinguono a seconda dell’oggetto del bene pignorato (mobili, immobili, crediti…).
Ove, per esempio, intenda pignorare le somme in giacenza presso un conto corrente di cui è titolare il debitore, deve necessariamente notificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 543 e ss. c.p.c., un atto a mezzo ufficiale giudiziario secondo la formula che segue:
– Atto di pignoramento presso terzi.
Non senza specificare che la competenza per territorio di tale azione esecutiva è individuata, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha sede il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatto salvo il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, ove, in tal caso, sarà competente il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

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