Iscrizione a ruolo con velina, è mera irregolarità
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19901 depositata in data 6 ottobre 2015 ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa avverso la sentenza emessa in secondo grado e che aveva dichiarato improcedibile l’appello sul rilievo che, l’iscrizione della causa era avvenuta a mezzo della c.d. velina, priva della notifica alle controparti, mentre l’originale dell’atto di citazione era stato prodotto solo all’udienza di prima comparizione.
La Corte di Cassazione nel richiamare un ormai pacifico orientamento della giurisprudenza ha ribadito che “la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l’originale, dell’atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art.348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353”.
Iscrizione a ruolo con velina, è mera irregolarità
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19901 depositata in data 6 ottobre 2015 ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa avverso la sentenza emessa in secondo grado e che aveva dichiarato improcedibile l’appello sul rilievo che, l’iscrizione della causa era avvenuta a mezzo della c.d. velina, priva della notifica alle controparti, mentre l’originale dell’atto di citazione era stato prodotto solo all’udienza di prima comparizione.
La Corte di Cassazione nel richiamare un ormai pacifico orientamento della giurisprudenza ha ribadito che “la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l’originale, dell’atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art.348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353”.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]