
Patteggiamento, i limiti ai poteri dell'avvocato-procuratore speciale
Con la sentenza n. 37262/2015, depositata il 15 settembre u.s., la V Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai limiti del difensore, nominato procuratore speciale, nell’avanzare richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
La Suprema Corte ha riconosciuto come fondato il ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di patteggiamento, pronunciata a seguito di richiesta del procuratore speciale, nel quale si lamentava che quest’ultimo, nell’avanzare la richiesta di applicazione della pena, non avesse subordinato la predetta richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (che, difatti, non veniva concessa). E ciò nonostante nella procura speciale conferita al difensore il potere di quest’ultimo di chiedere il patteggiamento fosse subordinato al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Cassazione ha, dunque, annullato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che, nonostante il procuratore speciale cui è conferito anche il potere di richiedere l’applicazione della pena goda di una certa discrezionalità in tale materia (dovendo poter valutare quale accordo sia possibile nell’interesse dell’imputato, quali possano essere gli sbocchi processuali in caso di mancato accordo e quali le conseguenze prevedibili sul piano sanzionatorio nell’ipotesi di celebrazione del processo con rito ordinario), tuttavia lo stesso deve attenersi a quanto voluto e preventivamente indicato da colui che ha rilasciato la procura: il superamento di tali limiti, infatti, inficia l’accordo e la successiva ratifica operata dal giudice.

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