
Detenzione domiciliare, la Cassazione ne limita la revoca
Con sentenza n. 13951 del 2 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti della revoca della detenzione domiciliare, affermando che ”La revoca della detenzione domiciliare non deve essere disposta automaticamente, in ogni caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura”.
La Corte, infatti, si è pronunciata sul ricorso presentato da un collaboratore di giustizia, al quale era stato revocato dal Tribunale di Sorveglianza il beneficio della detenzione domiciliare, poiché era stato visto dai Carabinieri fuori di casa insieme al figlio minore alle 17.21, mentre l’uomo era autorizzato ad uscire di casa alle 17.30 alle 19.00.
La Sezione I della Suprema Corte, accogliendo il ricorso – nel quale si contestava al Tribunale di Sorveglianza di non aver tenuto conto del comportamento complessivo del soggetto negli otto anni di detenzione domiciliare, durante i quali egli aveva regolarmente espiato la pena osservando tutte le prescrizioni imposte – sottolinea come il comma 6 dell’art. 47-ter ord. penit. stabilisce che “la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure”. Dunque il ricorso merita accoglimento, non avendo il giudice di merito verificato la gravità della trasgressione (ovvero l’essere uscito di casa con il figlio minore appena dieci minuti prima dell’orario consentito) ed il comportamento complessivo del ricorrente durante l’intero periodo di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare, la Cassazione ne limita la revoca
Con sentenza n. 13951 del 2 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti della revoca della detenzione domiciliare, affermando che ”La revoca della detenzione domiciliare non deve essere disposta automaticamente, in ogni caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura”.
La Corte, infatti, si è pronunciata sul ricorso presentato da un collaboratore di giustizia, al quale era stato revocato dal Tribunale di Sorveglianza il beneficio della detenzione domiciliare, poiché era stato visto dai Carabinieri fuori di casa insieme al figlio minore alle 17.21, mentre l’uomo era autorizzato ad uscire di casa alle 17.30 alle 19.00.
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