Diritto civile
Published On: 2 Giugno 2015Categories: Articoli, Diritto civile

Compensi avvocati per fase di studio, se non c'è atto introduttivo non è dovuto

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10420 del 19/03/2015 e depositata in data 20/05/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 2481 del 01/02/2013 della Suprema Corte, la quale ha considerato come consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti dell’avvocato per le attività di studio non richieste e per la ricerca di documenti, trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell’atto introduttivo, nella fattispecie scritto da altro legale.

Con il suddetto ricorso per revocazione, il ricorrente lamentava di esser stato considerato quale procuratore incaricato del compimento dei singoli atti processuali in relazione al giudizio davanti al TAR. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il suddetto ricorso, non sussistendo un’errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non della relativa inesatta percezione: nello specifico gli errori denunciati non rientrano nella fattispecie dell’errore revocatorio, trattandosi di pretesi vizi in iudicando della sentenza impugnata su aspetti controversi che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti.

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Published On: 2 Giugno 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Compensi avvocati per fase di studio, se non c'è atto introduttivo non è dovuto

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10420 del 19/03/2015 e depositata in data 20/05/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 2481 del 01/02/2013 della Suprema Corte, la quale ha considerato come consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti dell’avvocato per le attività di studio non richieste e per la ricerca di documenti, trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell’atto introduttivo, nella fattispecie scritto da altro legale.

Con il suddetto ricorso per revocazione, il ricorrente lamentava di esser stato considerato quale procuratore incaricato del compimento dei singoli atti processuali in relazione al giudizio davanti al TAR. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il suddetto ricorso, non sussistendo un’errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non della relativa inesatta percezione: nello specifico gli errori denunciati non rientrano nella fattispecie dell’errore revocatorio, trattandosi di pretesi vizi in iudicando della sentenza impugnata su aspetti controversi che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti.

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