Diritto civile
10 Maggio 2015Articoli, Diritto civile

Giudice di Pace, la Cassazione sulla quantificazione delle spese processuali

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 8806 del 14/01//2015 e depositata in data 30/04/2015, nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, la limitazione a norma dell’art. 91 c.p.c. alla liquidazione delle spese processuali relativa alla possibilità di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, non si applica ai giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100, 00 €.

La Suprema Corte, con la suindicata ordinanza, ha considerato che i suddetti giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada postulano un giudizio ove la difesa tecnica è giustificata, o addirittura indispensabile, dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto civile
10 Maggio 2015Articoli, Diritto civileSergio Scicchitano

Giudice di Pace, la Cassazione sulla quantificazione delle spese processuali

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 8806 del 14/01//2015 e depositata in data 30/04/2015, nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, la limitazione a norma dell’art. 91 c.p.c. alla liquidazione delle spese processuali relativa alla possibilità di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, non si applica ai giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100, 00 €.

La Suprema Corte, con la suindicata ordinanza, ha considerato che i suddetti giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada postulano un giudizio ove la difesa tecnica è giustificata, o addirittura indispensabile, dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.