Archiviazione processo penale per reato perseguibile d'ufficio: no al risarcimento danni se non c'è calunnia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5597/15, depositata il 20 marzo, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale per cui “La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa; poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (tra le tantissime, cfr. Cass. n. 1542/10)”.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte un uomo conveniva in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, una donna, che aveva segnalato alle autorità competenti delle molestie sessuali ai danni delle sue due figlie minorenni.
La donna, più in particolare, non aveva indirizzato la propria segnalazione nei confronti dell’uomo.
Tale circostanza, escludendo in radice il delitto di calunnia, fa venir meno i presupposti per il sorgere in capo alla denunciate di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Archiviazione processo penale per reato perseguibile d'ufficio: no al risarcimento danni se non c'è calunnia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5597/15, depositata il 20 marzo, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale per cui “La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa; poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (tra le tantissime, cfr. Cass. n. 1542/10)”.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte un uomo conveniva in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, una donna, che aveva segnalato alle autorità competenti delle molestie sessuali ai danni delle sue due figlie minorenni.
La donna, più in particolare, non aveva indirizzato la propria segnalazione nei confronti dell’uomo.
Tale circostanza, escludendo in radice il delitto di calunnia, fa venir meno i presupposti per il sorgere in capo alla denunciate di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]