
Legittimo impedimento, le Sezioni Unite sulla natura del concomitante impegno del difensore
Con la sentenza n. 4909/2015, depositata il 2 febbraio u.s. le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono intervenute per risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di legittimo impedimento per un contemporaneo impegno del difensore di un imputato.
Sul punto, difatti, si erano contrapposti nel tempo due orientamenti: secondo un primo e più risalente orientamento l’impedimento del difensore per un contemporaneo impegno professionale, pur dando luogo ad un legittimo rinvio dell’udienza, non costituirebbe una ipotesi di assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva e quindi non farebbe scattare i limiti di durata della sospensione della prescrizione. Per un diverso orientamento, invece, il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento, integra un caso di assoluta impossibilità a comparire, con conseguente applicazione della limitazione della sospensione della prescrizione; e ciò in ragione dell’esigenza di garantire l’effettività della difesa tecnica nel processo penale.
Le Sezioni Unite, aderendo al secondo orientamento, nella sentenza in commento hanno risolto il contrasto formatosi, affermando il principio di diritto secondo il quale “l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5 c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine di prescrizione fino ad un massimo di 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso”.
Alla luce di ciò, si deve concludere che non può ritenersi sussistente il legittimo impedimento (e quindi nemmeno il diritto ad ottenere il rinvio della causa) nel caso in cui il difensore non documenti tempestivamente e specificamente la concomitanza dell’impegno. Al Giudice rimane, tuttavia, la possibilità di rinviare la causa a sua discrezione, al fine di garantire all’imputato il pieno ed indefettibile diritto di difesa.

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