
Invio a vecchio indirizzo del domiciliatario: la Cassazione sull'efficacia della notifica
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 depositata l’11 febbraio 2015 ha stabilito che, nel caso di variazioni dell’indirizzo del procuratore domiciliatario, la notifica degli atti relativi ai gradi successivi di giudizio deve essere effettuata al domicilio reale dello stesso che risulta dall’albo professionale.
La notifica del ricorso effettuata al vecchio indirizzo del procuratore si considera infatti inefficace ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
A nulla vale la circostanza per cui il trasferimento di domicilio non sia stato ritualmente comunicato alla controparte: l’onere di attivarsi per conoscere il domicilio reale spetta alla parte che procede alla notifica dell’atto di impugnazione.
Ad ogni modo, si tratta di un’inefficacia sanabile dalla rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice o dalla riattivazione del procedimento notificatorio ad iniziativa dello stesso richiedente, poiché deriva da una causa non imputabile allo stesso.

Invio a vecchio indirizzo del domiciliatario: la Cassazione sull'efficacia della notifica
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 depositata l’11 febbraio 2015 ha stabilito che, nel caso di variazioni dell’indirizzo del procuratore domiciliatario, la notifica degli atti relativi ai gradi successivi di giudizio deve essere effettuata al domicilio reale dello stesso che risulta dall’albo professionale.
La notifica del ricorso effettuata al vecchio indirizzo del procuratore si considera infatti inefficace ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
A nulla vale la circostanza per cui il trasferimento di domicilio non sia stato ritualmente comunicato alla controparte: l’onere di attivarsi per conoscere il domicilio reale spetta alla parte che procede alla notifica dell’atto di impugnazione.
Ad ogni modo, si tratta di un’inefficacia sanabile dalla rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice o dalla riattivazione del procedimento notificatorio ad iniziativa dello stesso richiedente, poiché deriva da una causa non imputabile allo stesso.
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n. 475/2025, delinea i limiti di responsabilità professionale forense andando a consolidare il principio secondo cui l’omissione processuale non tende [...]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n. 475/2025, delinea i limiti di responsabilità professionale forense andando a consolidare il principio secondo cui l’omissione processuale non tende [...]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]