Invio a vecchio indirizzo del domiciliatario: la Cassazione sull'efficacia della notifica
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 depositata l’11 febbraio 2015 ha stabilito che, nel caso di variazioni dell’indirizzo del procuratore domiciliatario, la notifica degli atti relativi ai gradi successivi di giudizio deve essere effettuata al domicilio reale dello stesso che risulta dall’albo professionale.
La notifica del ricorso effettuata al vecchio indirizzo del procuratore si considera infatti inefficace ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
A nulla vale la circostanza per cui il trasferimento di domicilio non sia stato ritualmente comunicato alla controparte: l’onere di attivarsi per conoscere il domicilio reale spetta alla parte che procede alla notifica dell’atto di impugnazione.
Ad ogni modo, si tratta di un’inefficacia sanabile dalla rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice o dalla riattivazione del procedimento notificatorio ad iniziativa dello stesso richiedente, poiché deriva da una causa non imputabile allo stesso.
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