
Curatela fallimentare: l'efficacia probatoria delle scritture contabili in un contenzioso con gli imprenditori
Con la sentenza n. 11017 del 9 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “L’art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo”.
Tale massima costituisce ulteriore conferma del principio secondo cui la Curatela Fallimentare, pur assumendo la gestione del patrimonio del fallito, mantiene pur sempre la qualità di terzo nei rapporti che l’imprenditore in bonis aveva nei confronti dei suoi creditori.
Tale principio di terzietà comporta che, ove si tratti di rapporti tra imprenditori, in un eventuale contenzioso la Curatela Fallimentare non potrà avvalersi di quanto disposto dall’art. 2710 del codice civile in ordine all’efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori e relativi all’esercizio dell’impresa, delle scritture contabili regolarmente tenute.

Curatela fallimentare: l'efficacia probatoria delle scritture contabili in un contenzioso con gli imprenditori
Con la sentenza n. 11017 del 9 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “L’art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo”.
Tale massima costituisce ulteriore conferma del principio secondo cui la Curatela Fallimentare, pur assumendo la gestione del patrimonio del fallito, mantiene pur sempre la qualità di terzo nei rapporti che l’imprenditore in bonis aveva nei confronti dei suoi creditori.
Tale principio di terzietà comporta che, ove si tratti di rapporti tra imprenditori, in un eventuale contenzioso la Curatela Fallimentare non potrà avvalersi di quanto disposto dall’art. 2710 del codice civile in ordine all’efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori e relativi all’esercizio dell’impresa, delle scritture contabili regolarmente tenute.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]