Curatela fallimentare: l'efficacia probatoria delle scritture contabili in un contenzioso con gli imprenditori
Con la sentenza n. 11017 del 9 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “L’art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo”.
Tale massima costituisce ulteriore conferma del principio secondo cui la Curatela Fallimentare, pur assumendo la gestione del patrimonio del fallito, mantiene pur sempre la qualità di terzo nei rapporti che l’imprenditore in bonis aveva nei confronti dei suoi creditori.
Tale principio di terzietà comporta che, ove si tratti di rapporti tra imprenditori, in un eventuale contenzioso la Curatela Fallimentare non potrà avvalersi di quanto disposto dall’art. 2710 del codice civile in ordine all’efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori e relativi all’esercizio dell’impresa, delle scritture contabili regolarmente tenute.
Curatela fallimentare: l'efficacia probatoria delle scritture contabili in un contenzioso con gli imprenditori
Con la sentenza n. 11017 del 9 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “L’art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo”.
Tale massima costituisce ulteriore conferma del principio secondo cui la Curatela Fallimentare, pur assumendo la gestione del patrimonio del fallito, mantiene pur sempre la qualità di terzo nei rapporti che l’imprenditore in bonis aveva nei confronti dei suoi creditori.
Tale principio di terzietà comporta che, ove si tratti di rapporti tra imprenditori, in un eventuale contenzioso la Curatela Fallimentare non potrà avvalersi di quanto disposto dall’art. 2710 del codice civile in ordine all’efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori e relativi all’esercizio dell’impresa, delle scritture contabili regolarmente tenute.
Recent posts.
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso. A tal proposito, [...]
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Recent posts.
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso. A tal proposito, [...]
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]