L’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) può chiedere al Giudice di essere ammesso all’oblazione, secondo la formula che segue:
– Istanza per ammissione all’oblazione ex art. 162-bis cp.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere oblazione unicamente per le contravvenzioni;
– L’istanza dev’essere presentata prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di condanna e può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado;
– Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla terza parte del massimo dell’ammenda (nelle ipotesi ex art. 162 cp) o alla metà del massimo dell’ammenda (per le ipotesi ex art. 162-bis cp);
– L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dagli artt. 99, comma 3, 104 o 105 cp, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore;
– Il pagamento delle somme estingue il reato.