L’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) ed il PM possono chiedere al Giudice l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. secondo la formula che segue:
– Richiesta di patteggiamento.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
– Non può chiedersi il patteggiamento nei procedimenti per determinati reati, indicati specificamente al comma 1-bis dell’art. 444 c.p.p.;
– La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questi casi il Giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta;
– Le parti possono formulare la richiesta ex art. 444 cp.p. fino alla presentazioni delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3 c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo;
– Se tale richiesta è avanzata nel corso delle indagini preliminari, il Giudice, con decreto, fissa udienza per la decisione, dando un termine all’altra parte per esprimere il consenso/dissenso quando la richiesta è presentata da una sola parte.