Somme indebitamente versate da società: l'ordinanza contro una banca del Tribunale di Ancona
Con ordinanza emessa in data 03.09.2014 il Tribunale Ordinario di Ancona ha condannando un istituto Bancario al pagamento della somma di € 354.743, 66, oltre interessi legali e spese di lite.
Nel caso di specie, una Società aveva intrattenuto con la Banca un rapporto di conto corrente per ben 30 anni nel corso del quale l’istituto bancario aveva progressivamente variato l’importo del credito messo a disposizione, peraltro in maniera del tutto arbitraria e senza nessun riferimento all’andamento del tasso ufficiale di sconto, in danno del cliente.
Inoltre, le condizioni generali del contratto di conto corrente non prevedevano l’espressa pattuizione del tasso di interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
La banca, applicando le condizioni praticate usualmente su piazza, aveva effettuato la capitalizzazione trimestrale di interessi passivi ed addebitato alla Società cliente spese non dovute a titolo di commissione di massimo scoperto.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale è emerso che: la banca applicava un sistema di calcolo degli interessi anatocistico, che nel rapporto di conto corrente vi erano interessi a debito per il correntista non pattuiti, importi applicati a titolo di commissione di massimo scoperto ed interessi oltre il tasso usurario, il Giudice ha annullato la clausola di capitalizzazione trimestrale o di altre clausole contenute nel contratto di conto corrente per genericità, ed ha di conseguenza condannato la Banca al pagamento di una somma pari ad € 354.743, 66 a titolo di saldo a favore del correntista.
Tale somma è stata determinata sulla circostanza che il saldo del conto doveva essere rideterminato facendo rinvio al disposto di cui all’art. 1284 cod.civ. che prevede “Il saggio degli interessi legali è determinato ………………….. in ragione d’anno ……………………. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto ; altrimenti sono dovuti nella misura legale……….”.
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Inoltre, le condizioni generali del contratto di conto corrente non prevedevano l’espressa pattuizione del tasso di interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
La banca, applicando le condizioni praticate usualmente su piazza, aveva effettuato la capitalizzazione trimestrale di interessi passivi ed addebitato alla Società cliente spese non dovute a titolo di commissione di massimo scoperto.
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