Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.
Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]