
Agente non iscritto all’albo: ha diritto alla provvigione?
La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con sentenza n. 18690 del 4 settembre 2014 – della questione del contratto di agenzia, soffermandosi in particolare sugli elementi essenziali di tale contratto, nonché puntualizzando i presupposti per l’applicazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
La Corte ha occasione di sottolineare come l’obbligazione principale dell’agente (art. 1742 c.c.), ossia l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte la conclusione di contratti, debba sostanziarsi nell’opera di convincimento di potenziali clienti e non possa invece limitarsi ad una mera propaganda che solo indirettamente potrebbe generare un incremento delle vendite.
Ricorda poi la Corte che – in base alla sentenza del 30 aprile 1988 della Corte di Giustizia della Comunità Europea – una normativa nazionale non può subordinare la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo; pertanto il contratto stipulato con soggetti non iscritti nell’apposito albo previsto dalla normativa nazionale dovrà considerarsi valido.
Il compenso per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle rientranti nel rapporto di agenzia dev’essere riconosciuto all’agente sulla base dell’art. 2225 c.c. – vale a dire che esso dovrà essere stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Infine la Suprema Corte precisa che l’indennità prevista ex art. 1751 c.c. nell’ipotesi di cessazione del rapporto sia senz’altro dovuta anche laddove il rapporto di agenzia fosse a tempo determinato, in quanto la ratio è la medesima – riconoscere un corrispettivo supplementare in ragione di un sensibile incremento negli affari.

Agente non iscritto all’albo: ha diritto alla provvigione?
La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con sentenza n. 18690 del 4 settembre 2014 – della questione del contratto di agenzia, soffermandosi in particolare sugli elementi essenziali di tale contratto, nonché puntualizzando i presupposti per l’applicazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
La Corte ha occasione di sottolineare come l’obbligazione principale dell’agente (art. 1742 c.c.), ossia l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte la conclusione di contratti, debba sostanziarsi nell’opera di convincimento di potenziali clienti e non possa invece limitarsi ad una mera propaganda che solo indirettamente potrebbe generare un incremento delle vendite.
Ricorda poi la Corte che – in base alla sentenza del 30 aprile 1988 della Corte di Giustizia della Comunità Europea – una normativa nazionale non può subordinare la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo; pertanto il contratto stipulato con soggetti non iscritti nell’apposito albo previsto dalla normativa nazionale dovrà considerarsi valido.
Il compenso per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle rientranti nel rapporto di agenzia dev’essere riconosciuto all’agente sulla base dell’art. 2225 c.c. – vale a dire che esso dovrà essere stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Infine la Suprema Corte precisa che l’indennità prevista ex art. 1751 c.c. nell’ipotesi di cessazione del rapporto sia senz’altro dovuta anche laddove il rapporto di agenzia fosse a tempo determinato, in quanto la ratio è la medesima – riconoscere un corrispettivo supplementare in ragione di un sensibile incremento negli affari.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]