
Agente non iscritto all’albo: ha diritto alla provvigione?
La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con sentenza n. 18690 del 4 settembre 2014 – della questione del contratto di agenzia, soffermandosi in particolare sugli elementi essenziali di tale contratto, nonché puntualizzando i presupposti per l’applicazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
La Corte ha occasione di sottolineare come l’obbligazione principale dell’agente (art. 1742 c.c.), ossia l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte la conclusione di contratti, debba sostanziarsi nell’opera di convincimento di potenziali clienti e non possa invece limitarsi ad una mera propaganda che solo indirettamente potrebbe generare un incremento delle vendite.
Ricorda poi la Corte che – in base alla sentenza del 30 aprile 1988 della Corte di Giustizia della Comunità Europea – una normativa nazionale non può subordinare la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo; pertanto il contratto stipulato con soggetti non iscritti nell’apposito albo previsto dalla normativa nazionale dovrà considerarsi valido.
Il compenso per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle rientranti nel rapporto di agenzia dev’essere riconosciuto all’agente sulla base dell’art. 2225 c.c. – vale a dire che esso dovrà essere stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Infine la Suprema Corte precisa che l’indennità prevista ex art. 1751 c.c. nell’ipotesi di cessazione del rapporto sia senz’altro dovuta anche laddove il rapporto di agenzia fosse a tempo determinato, in quanto la ratio è la medesima – riconoscere un corrispettivo supplementare in ragione di un sensibile incremento negli affari.

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