Richiesta di interessi inferiori al tasso soglia, è comunque usura
Anche la richiesta di interessi inferiori al tasso soglia può essere punita a titolo di usura. Il reato, infatti, si configura nel momento la vittima versa in uno stato di difficoltà economica e la richiesta di denaro, da parte dell’Istituto Bancario, è superiore e sproporzionata rispetto al tasso medio praticato per operazioni similari. Si tratta in questo caso, ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 18778 del 07.05.2014, di usura “in concreto”.
Sul punto occorre spiegare la differenza tra la c.d. usura presunta, che si verifica per effetto della pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto ex art. 644 comma 3 secondo periodo ai sensi del quale : “sono altresì usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In particolare, con la presente decisione gli Ermellini hanno affermato tale principio di diritto.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto ex art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p. occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
Affinché si configuri la c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che vi siano due elementi uno oggettivo ovvero la “condizione di difficoltà economica” della vittima e l’altro soggettivo ovvero la “condizione di difficoltà finanziaria”
Il primo consiste nella difficoltà economica, anche momentanea, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; il secondo investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.
I Giudici di Legittimità chiariscono che: “La condizione di difficoltà economica o finanziaria, che appunto contribuisce a integrare la materialità della usura in concreto, integra comunque, secondo la Corte, una situazione diversa e meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) dal vero e proprio stato di bisogno (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli), che a sua volta costituisce una mera circostanza aggravante dell’usura (articolo 644, comma 5, n. 3, del Cp)”.
Richiesta di interessi inferiori al tasso soglia, è comunque usura
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Sul punto occorre spiegare la differenza tra la c.d. usura presunta, che si verifica per effetto della pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto ex art. 644 comma 3 secondo periodo ai sensi del quale : “sono altresì usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In particolare, con la presente decisione gli Ermellini hanno affermato tale principio di diritto.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto ex art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p. occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
Affinché si configuri la c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che vi siano due elementi uno oggettivo ovvero la “condizione di difficoltà economica” della vittima e l’altro soggettivo ovvero la “condizione di difficoltà finanziaria”
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