Diritto civile
Published On: 3 Luglio 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Privazione della propria abitazione: il danno è risarcibile?

Con sentenza n. 14316/2014 la Cassazione si è trovata ad affrontare la questione del riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni conseguente all’indisponibilità della propria abitazione a causa del cedimento di un solaio.

Nel caso in esame la Corte di Appello aveva rigettato la domanda in quanto la parte (a dire del Collegio) non aveva allegato alcun elemento idoneo per valutare la quantificazione del danno subito né aveva dimostrato il nesso causale tra il ricovero in altra abitazione con l’allontanamento dal proprio appartamento.

La Cassazione, al contrario, ritiene fondate le doglianze della parte giacché si era dato prova nei gradi precedenti dei costi sostenuti per il soggiorno forzato in una casa di riposo iniziato a seguito dell’allontanamento dalla propria casa (in mancanza di altre disponibilità alloggiative).

Conclude quindi la Cassazione affermando che: “…sotto il profilo del lucro cessante, la privazione di un proprio bene comporta un danno in re ipsa di per sé suscettibile di valutazione quanto meno equitativa, poiché il godimento del bene stesso comporta vantaggi dei quali può essere quantificato l’equivalente monetario” (cfr. Cass. 9 giugno 2009 n. 15238).

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Published On: 3 Luglio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Privazione della propria abitazione: il danno è risarcibile?

Con sentenza n. 14316/2014 la Cassazione si è trovata ad affrontare la questione del riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni conseguente all’indisponibilità della propria abitazione a causa del cedimento di un solaio.

Nel caso in esame la Corte di Appello aveva rigettato la domanda in quanto la parte (a dire del Collegio) non aveva allegato alcun elemento idoneo per valutare la quantificazione del danno subito né aveva dimostrato il nesso causale tra il ricovero in altra abitazione con l’allontanamento dal proprio appartamento.

La Cassazione, al contrario, ritiene fondate le doglianze della parte giacché si era dato prova nei gradi precedenti dei costi sostenuti per il soggiorno forzato in una casa di riposo iniziato a seguito dell’allontanamento dalla propria casa (in mancanza di altre disponibilità alloggiative).

Conclude quindi la Cassazione affermando che: “…sotto il profilo del lucro cessante, la privazione di un proprio bene comporta un danno in re ipsa di per sé suscettibile di valutazione quanto meno equitativa, poiché il godimento del bene stesso comporta vantaggi dei quali può essere quantificato l’equivalente monetario” (cfr. Cass. 9 giugno 2009 n. 15238).

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