Condominio, luce irregolare: ci può essere usucapione della servitù?
La Corte di Cassazione si è di recente occupata – con l’ordinanza 14384 del 25 giugno 2014 – della questione concernente le servitù di luci irregolari all’interno del contesto condominiale, soffermandosi in particolare sul tema dell’acquisibilità per usucapione e sulla stessa possibilità di possesso di tale tipologia di servitù, puntualizzando altresì come e quanto incida la tolleranza del vicino ed il prolungato esercizio della situazione di fatto.
La Suprema Corte ha mantenuto l’orientamento della costante giurisprudenza, nel senso di escludere l’usucapibilità e la stessa possedibilità di servitù di luci irregolari, vale a dire non rispondenti ai requisiti richiesti ex art. 901 c.c.; le aperture non rispondenti a tali parametri e non qualificabili come vedute o prospetti (che permettono invece di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente) sono da considerarsi luci, delle quali tuttavia il vicino può sempre esigere la regolarizzazione ed in caso contrario procedere alla loro occlusione, come stabilito dall’art. 902 c.c.
In tale contesto è arduo stabilire se il vicino abbia meramente tollerato le aperture di luci irregolari in questione – ipotesi che non permetterebbe il configurarsi di una situazione possessoria in capo al proprietario dell’immobile su cui si trovano le aperture – o se invece abbia subìto il peso imposto sul suo fondo in virtù del possesso di una servitù irregolare da parte dello stesso proprietario.
L’esercizio per lungo tempo della situazione di fatto da parte del proprietario delle aperture di luci è in questo senso irrilevante, in quanto vi si può contrapporre il protrarsi della tolleranza da parte del vicino, soggetto legittimato a richiedere la regolarizzazione o l’occlusione delle aperture di luci nel caso in cui queste siano irregolari.
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