
Termine ultimo per il giudizio abbreviato, la pronuncia della Cassazione
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20214/2014, depositata il 16 maggio 2014, si sono espresse in merito al contrasto insorto tra le Sezioni semplici della Corte di Cassazione, circa il termine entro il quale richiedere tempestivamente il giudizio abbreviato.
Il quesito cui le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere era il seguente: “Se può ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del pubblico ministero”. In proposito sussisteva, difatti, un contrasto giurisprudenziale, considerato che secondo un primo orientamento, più risalente ma prevalente, tale richiesta poteva deve considerarsi tempestiva se avanzato fino all’epilogo della discussione ex art. 421, comma 2 c.p.p.
Un diverso orientamento, invece, si era espresso in senso diametralmente opposto, affermando il principio secondo cui “la richiesta di giudizio abbreviato nell’udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al PM per la formulazione delle conclusioni”.
Intervenendo allo scopo di risolvere tale contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato come il richiamo alle conclusioni contenuto nell’art. 438 c.p.p. debba essere inteso con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte. Deve infatti escludersi che possa essere considerato momento preclusivo quello della formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero; e ciò per ragioni di ordine sostanziale, che rendono imprescindibile l’esigenza che l’imputato abbia conoscenza delle conclusioni del PM, il quale può anche modificare l’imputazione ex art. 423 c.p.p., prima di formulare o meno la richiesta di rito abbreviato.
Ciò visto nella sentenza in commento è stato affermato il seguente principio di diritto: “Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive”.

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Il quesito cui le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere era il seguente: “Se può ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del pubblico ministero”. In proposito sussisteva, difatti, un contrasto giurisprudenziale, considerato che secondo un primo orientamento, più risalente ma prevalente, tale richiesta poteva deve considerarsi tempestiva se avanzato fino all’epilogo della discussione ex art. 421, comma 2 c.p.p.
Un diverso orientamento, invece, si era espresso in senso diametralmente opposto, affermando il principio secondo cui “la richiesta di giudizio abbreviato nell’udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al PM per la formulazione delle conclusioni”.
Intervenendo allo scopo di risolvere tale contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato come il richiamo alle conclusioni contenuto nell’art. 438 c.p.p. debba essere inteso con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte. Deve infatti escludersi che possa essere considerato momento preclusivo quello della formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero; e ciò per ragioni di ordine sostanziale, che rendono imprescindibile l’esigenza che l’imputato abbia conoscenza delle conclusioni del PM, il quale può anche modificare l’imputazione ex art. 423 c.p.p., prima di formulare o meno la richiesta di rito abbreviato.
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