– Intimazione di sfratto per morosità;
– Intimazione di sfratto per finita locazione;
– Intimazione di licenza per finita locazione.
Il patrocinatore che deve ottenere un ordine di rilascio di immobile condotto in locazione, deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 657 e ss. c.p.c., l’intimazione di sfratto per morosità in caso di omesso pagamento di canoni ovvero l’intimazione di sfratto o di licenza per finita locazione a seconda che il contratto sia o meno scaduto, secondo le tre formule su indicate.
Non senza segnalare che:
– detto atto va presentato dinanzi il Tribunale del luogo in cui ha sede l’immobile oggetto di locazione;
– tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni.