
Preliminare di compravendita: contratto nullo se la casa è abusiva
Con la pronuncia n. 23591 del 17.10.2013, la Cassazione si è soffermata sulle conseguenze dell’alienazione di immobili affetti da irregolarità urbanistiche non sanate o non sanabili. Nel caso di specie il venditore si impegnava ad alienare una mansarda non condonata né condonabile e dunque abusiva.
La Legge n. 47 del 1985 sancisce due principi generali: il primo di carattere sostanziale per cui sono nulli gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, il secondo di carattere formale per cui sono nulli gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.
La circostanza che la Legge faccia riferimento agli atti di trasferimento cioè agli atti che abbiano una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia solo efficacia obbligatoria, non preclude la possibilità di poter dichiarare nullo il preliminare che abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge.
Pertanto risulta nullo il contratto preliminare che abbia ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico.

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La circostanza che la Legge faccia riferimento agli atti di trasferimento cioè agli atti che abbiano una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia solo efficacia obbligatoria, non preclude la possibilità di poter dichiarare nullo il preliminare che abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge.
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