Controricorso in Cassazione: notifica telematica o in cancelleria?
Con sentenza n. 26696/2013 la Cassazione ha ribadito che la notificazione del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (sempre da parte del ricorrente).
In altri termini nel caso in cui il ricorrente non elegga domicilio in Roma, ma abbia indicato il proprio indirizzo PEC, il resistente deve necessariamente avvalersi della notifica in forma telematica risultando, eventualmente, inammissibile, la notifica del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
Tale affermazione segue il principio esposto di recente dalle Sezioni Unite (n. 10143 del 2012) secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria dove pende la causa consegue soltanto alla circostanza per cui il procuratore non abbia provveduto, ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c., all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Controricorso in Cassazione: notifica telematica o in cancelleria?
Con sentenza n. 26696/2013 la Cassazione ha ribadito che la notificazione del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (sempre da parte del ricorrente).
In altri termini nel caso in cui il ricorrente non elegga domicilio in Roma, ma abbia indicato il proprio indirizzo PEC, il resistente deve necessariamente avvalersi della notifica in forma telematica risultando, eventualmente, inammissibile, la notifica del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
Tale affermazione segue il principio esposto di recente dalle Sezioni Unite (n. 10143 del 2012) secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria dove pende la causa consegue soltanto alla circostanza per cui il procuratore non abbia provveduto, ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c., all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Recent posts.
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso. A tal proposito, [...]
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Recent posts.
Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa dalla sua azienda dopo che, al fine di giustificare dei suoi giorni di assenza dal luogo di lavoro, aveva presentato un certificato medico falso. A tal proposito, [...]
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]