
Verifica del passivo: ribadito il principio di terzietà del curatore
Con la sentenza a Sezioni Unite, n. 4213 del 20 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito il fondamentale principio secondo cui “In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito”.
Viene ribadito il principio della terzietà del curatore rispetto ai rapporti intercorsi tra l’imprenditore in bonis e i terzi.
Da tale principio discende la logica conseguenza che, qualora il creditore chieda l’insinuazione al passivo per un credito derivante da una scrittura privata priva di sottoscrizioni autenticate, al fine di verificare se la stessa ha data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – e sia quindi opponibile alla curatela – occorre fare riferimento ai criteri alternativamente previsti dal menzionato art. 2704 del codice civile (data di registrazione, data della morte o della sopravvenuta impossibilità di sottoscrivere di una delle parti che l’hanno sottoscritta, giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici, giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento).

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