Diritto del lavoro
Published On: 8 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto del Lavoro

Troppe assenze per malattia? Licenziamento illegittimo se c'è mobbing

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013 ha statuito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore assente per malattia oltre il periodo di comporto, laddove la malattia risulti riconducibile all’azione  “mobbizzante” che il datore di lavoro esercita su di lui con sanzioni disciplinari sproporzionate, richiami ingiustificati e visite fiscali eccessive.

Gli Ermellini hanno ritenuto che, laddove si tratti di assenze causate da una malattia imputabile all’ambiente lavorativo e alla condotta aziendale posta in essere nei confronti del dipendente, in particolare con numerose e sproporzionate sanzioni disciplinari, le assenze per malattia provocata da mobbing del datore di lavoro risultano irrilevanti e non vanno computate ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro.

In presenza di tali circostanze il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale.

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Published On: 8 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto del LavoroBy

Troppe assenze per malattia? Licenziamento illegittimo se c'è mobbing

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013 ha statuito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore assente per malattia oltre il periodo di comporto, laddove la malattia risulti riconducibile all’azione  “mobbizzante” che il datore di lavoro esercita su di lui con sanzioni disciplinari sproporzionate, richiami ingiustificati e visite fiscali eccessive.

Gli Ermellini hanno ritenuto che, laddove si tratti di assenze causate da una malattia imputabile all’ambiente lavorativo e alla condotta aziendale posta in essere nei confronti del dipendente, in particolare con numerose e sproporzionate sanzioni disciplinari, le assenze per malattia provocata da mobbing del datore di lavoro risultano irrilevanti e non vanno computate ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro.

In presenza di tali circostanze il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale.

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