
Opposizione a sentenza fallimento: necessarie notifiche anche ai creditori
Con la sentenza n. 10731 dell’8 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “I creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono, anche nel regime intermedio disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell’art. 147 legge fall.”.
Da tale principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità discende l’ineludibile conseguenza che qualora – nel caso di fallimento di una società di persone esteso anche al socio illimitatamente responsabile – quest’ultimo interponga reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, tale reclamo e il pedissequo decreto (della Corte di Appello) di fissazione dell’udienza di discussione devono necessariamente essere notificati – oltre che al curatore fallimentare – anche ai creditori della società che hanno chiesto ed ottenuto la declaratoria di fallimento di quest’ultima, ottenendone l’estensione al socio illimitatamente responsabile a norma dell’art. 147 della Legge Fallimentare.

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Con la sentenza n. 10731 dell’8 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “I creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono, anche nel regime intermedio disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell’art. 147 legge fall.”.
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