Diritto fallimentare
Published On: 10 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto fallimentare

Obblighi terzo pignorato: prova liberatoria anche tramite presunzioni

Con la sentenza depositata il 3.10.2013, il Tribunale di Brescia ha affrontato la questione sulla prova liberatoria del terzo dal vincolo imposto dal pignoramento.

Di fatti il terzo, chiamato in causa dal creditore per l’accertamento dei suoi obblighi, deve dimostrare, al fine di liberarsi da ogni responsabilità, di aver assolto, alla data della notifica del pignoramento, ogni obbligo nei confronti del debitore.

Tale prova, secondo il Tribunale, può esser fornita anche tramite presunzioni che non contrastino con il materiale probatorio raccolto.

Nel caso di specie il terzo ha documentato i pagamenti effettuati al debitore attraverso gli estratti conti bancari da dove risultavano giroconti con causale “rimborsi anticipo provvigioni” che, sebbene non rappresentino una prova diretta del pagamento, costituiscono un meccanismo plausibile e non diversamente spiegabile.

In conclusione il Tribunale ha quindi rigettato la domanda del creditore ritenendo che il debitore abbia fornito prova convincente del pagamento precedente alla notifica del pignoramento.

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Published On: 10 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

Obblighi terzo pignorato: prova liberatoria anche tramite presunzioni

Con la sentenza depositata il 3.10.2013, il Tribunale di Brescia ha affrontato la questione sulla prova liberatoria del terzo dal vincolo imposto dal pignoramento.

Di fatti il terzo, chiamato in causa dal creditore per l’accertamento dei suoi obblighi, deve dimostrare, al fine di liberarsi da ogni responsabilità, di aver assolto, alla data della notifica del pignoramento, ogni obbligo nei confronti del debitore.

Tale prova, secondo il Tribunale, può esser fornita anche tramite presunzioni che non contrastino con il materiale probatorio raccolto.

Nel caso di specie il terzo ha documentato i pagamenti effettuati al debitore attraverso gli estratti conti bancari da dove risultavano giroconti con causale “rimborsi anticipo provvigioni” che, sebbene non rappresentino una prova diretta del pagamento, costituiscono un meccanismo plausibile e non diversamente spiegabile.

In conclusione il Tribunale ha quindi rigettato la domanda del creditore ritenendo che il debitore abbia fornito prova convincente del pagamento precedente alla notifica del pignoramento.

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