Concordato preventivo "con riserva": tribunale può prorogare termine per giustificati motivi
Egregio Avvocato,
mi chiamo Rodolfo e sono il legale rappresentate – quale Presidente del Consiglio di Amministrazione – di una società di costruzioni che ha sede a Genova.
Essendo la predetta società letteralmente sommersa dai debiti è stato deliberato – onde allontanare lo spettro di un probabile fallimento – di presentare presso il Tribunale di Genova ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Avvalendoci della facoltà attualmente prevista dalla Legge Fallimentare, la domanda per essere ammessi alla procedura concordataria è stata presentata in forma “prenotativa” ed il Tribunale di Genova ha, conseguentemente, concesso alla società il termine di sessanta giorni per il deposito di tutta la documentazione, di tutte le relazioni ed attestazioni richieste dall’art. 161 della Legge Fallimentare.
Il 1 ottobre 2013 scadrà il termine assegnato dal Tribunale e – anche a causa del periodo di ferie e della chiusura degli uffici nel mese di agosto – la documentazione da depositare ad integrazione della domanda prenotativa non è ancora pronta.
Inoltre il commercialista che da anni seguiva la società – l’unico in grado di redigere l’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa – è purtroppo deceduto a fine luglio ed i suoi collaboratori di studio non sono in grado di sostituirlo nell’elaborazione di tale relazione.
Inoltre – come se ciò non bastasse – il distinto professionista cui avevamo conferito l’incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario si è gravemente ammalato e, purtroppo, nel mese di agosto ha mandato alla società una missiva con la quale ha dichiarato di dover rinunciare all’incarico per sopraggiunti motivi di saluti, con la conseguenza che sarà necessario provvedere anche alla sua sostituzione con altro professionista.
A questo punto ritengo che la società – per il deposito della proposta concordataria, del piano concordatario, delle relazioni e di tutta la restante documentazione richiesta dall’art. 161 della Legge Fallimentare – non riuscirà a rispettare il termine di sessanta giorni concesso al Tribunale.
La situazione è resa ancora più grave dal fatto che – proprio avverso la società – attualmente pendono due istanze di fallimento, le cui procedure sono state sospese a causa dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato preventivo “con riserva”.
Mi proponevo di andare personalmente in Tribunale a rappresentare una tale situazione, ma preventivamente mi sono permesso di disturbarla per sapere se la Legge Fallimentare prevede un rimedio eventualmente esperibile in tali situazioni.
Grazie
Rodolfo
___________
Gentile Rodolfo,
la risposta al proposto quesito si trova nel medesimo sesto comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare che – disciplinando la nuova figura del concordato preventivo “con riserva” – dispone espressamente che il termine – compreso tra sessanta e centoventi giorni – assegnato dal Tribunale per il deposito della proposta concordataria, del piano concordatario e della restante documentazione all’uopo necessaria può essere – dal medesimo Tribunale – prorogato “in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.
Ritengo che tali giustificati motivi di proroga ricorrano nel caso di specie in cui – come peraltro è facilmente dimostrabile documentalmente – sono venuti meno l’ausilio e la collaborazione di figure di primaria importanza per la predisposizione delle relazioni di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare, come il commercialista della società (che poteva contribuire sensibilmente alla predisposizione dell’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società) ed il professionista attestatore (il quale avrebbe dovuto attestare la veridicità dei dati aziendali riportati nella relazione e la fattibilità del piano).
Alla stregua di quanto sopra, se da un lato consiglio di attivarsi immediatamente e senza indugio alcuno per la sostituzione dei predetti professionisti, dall’altro consiglio alla società da Lei rappresentata di presentare sin d’ora in Tribunale l’istanza di proroga contemplata dal sesto comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare – corredandola di tutti i documenti giustificativi dell’impedimento – chiedendo la concessione del termine massimo di ulteriori sessanta giorni.
In tal modo i professionisti medio tempore nominati in sostituzione potranno acquisire adeguata contezza della realtà aziendale e disporre di ulteriori sessanta giorni per l’adempimento del compito che loro verrà richiesto.
Nella speranza di esserle stato utile, l’occasione mi è gradita per porgerle i miei migliori saluti.
Sergio Scicchitano
Concordato preventivo "con riserva": tribunale può prorogare termine per giustificati motivi
Egregio Avvocato,
mi chiamo Rodolfo e sono il legale rappresentate – quale Presidente del Consiglio di Amministrazione – di una società di costruzioni che ha sede a Genova.
Essendo la predetta società letteralmente sommersa dai debiti è stato deliberato – onde allontanare lo spettro di un probabile fallimento – di presentare presso il Tribunale di Genova ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Avvalendoci della facoltà attualmente prevista dalla Legge Fallimentare, la domanda per essere ammessi alla procedura concordataria è stata presentata in forma “prenotativa” ed il Tribunale di Genova ha, conseguentemente, concesso alla società il termine di sessanta giorni per il deposito di tutta la documentazione, di tutte le relazioni ed attestazioni richieste dall’art. 161 della Legge Fallimentare.
Il 1 ottobre 2013 scadrà il termine assegnato dal Tribunale e – anche a causa del periodo di ferie e della chiusura degli uffici nel mese di agosto – la documentazione da depositare ad integrazione della domanda prenotativa non è ancora pronta.
Inoltre il commercialista che da anni seguiva la società – l’unico in grado di redigere l’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa – è purtroppo deceduto a fine luglio ed i suoi collaboratori di studio non sono in grado di sostituirlo nell’elaborazione di tale relazione.
Inoltre – come se ciò non bastasse – il distinto professionista cui avevamo conferito l’incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario si è gravemente ammalato e, purtroppo, nel mese di agosto ha mandato alla società una missiva con la quale ha dichiarato di dover rinunciare all’incarico per sopraggiunti motivi di saluti, con la conseguenza che sarà necessario provvedere anche alla sua sostituzione con altro professionista.
A questo punto ritengo che la società – per il deposito della proposta concordataria, del piano concordatario, delle relazioni e di tutta la restante documentazione richiesta dall’art. 161 della Legge Fallimentare – non riuscirà a rispettare il termine di sessanta giorni concesso al Tribunale.
La situazione è resa ancora più grave dal fatto che – proprio avverso la società – attualmente pendono due istanze di fallimento, le cui procedure sono state sospese a causa dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato preventivo “con riserva”.
Mi proponevo di andare personalmente in Tribunale a rappresentare una tale situazione, ma preventivamente mi sono permesso di disturbarla per sapere se la Legge Fallimentare prevede un rimedio eventualmente esperibile in tali situazioni.
Grazie
Rodolfo
___________
Gentile Rodolfo,
la risposta al proposto quesito si trova nel medesimo sesto comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare che – disciplinando la nuova figura del concordato preventivo “con riserva” – dispone espressamente che il termine – compreso tra sessanta e centoventi giorni – assegnato dal Tribunale per il deposito della proposta concordataria, del piano concordatario e della restante documentazione all’uopo necessaria può essere – dal medesimo Tribunale – prorogato “in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.
Ritengo che tali giustificati motivi di proroga ricorrano nel caso di specie in cui – come peraltro è facilmente dimostrabile documentalmente – sono venuti meno l’ausilio e la collaborazione di figure di primaria importanza per la predisposizione delle relazioni di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare, come il commercialista della società (che poteva contribuire sensibilmente alla predisposizione dell’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società) ed il professionista attestatore (il quale avrebbe dovuto attestare la veridicità dei dati aziendali riportati nella relazione e la fattibilità del piano).
Alla stregua di quanto sopra, se da un lato consiglio di attivarsi immediatamente e senza indugio alcuno per la sostituzione dei predetti professionisti, dall’altro consiglio alla società da Lei rappresentata di presentare sin d’ora in Tribunale l’istanza di proroga contemplata dal sesto comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare – corredandola di tutti i documenti giustificativi dell’impedimento – chiedendo la concessione del termine massimo di ulteriori sessanta giorni.
In tal modo i professionisti medio tempore nominati in sostituzione potranno acquisire adeguata contezza della realtà aziendale e disporre di ulteriori sessanta giorni per l’adempimento del compito che loro verrà richiesto.
Nella speranza di esserle stato utile, l’occasione mi è gradita per porgerle i miei migliori saluti.
Sergio Scicchitano
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