Conflitto d'interessi: quando la violazione dell'obbligo di astensione integra l'abuso d'ufficio
Egregio Avvocato,
mi chiamo Marco e vivo a Siena.
Recentemente, nella mia qualità di assessore, ho partecipato ad un consiglio comunale nel quale, a mio avviso, il Sindaco, che aveva avuto rapporti nella vicenda oggetto della delibera, non avrebbe dovuto partecipare.
In pratica lo stesso, in relazione alla variante urbanistica oggetto della delibera, era stato il tecnico consulente dell’impresa proprio per valutare la fattibilità della variante stessa.
Aveva l’obbligo di astenersi?
Grazie
Marco
__________
Gentile Marco,
la violazione dell’obbligo di astensione integra l’abuso d’ufficio solo se determina un vantaggio patrimoniale ingiusto. Secondo la Cassazione, ai fini dell’integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione Penale 27/03/2013, n. 14457.
Nella speranza di avere adeguatamente risposto al suo quesito, La saluto cordialmente.
Sergio Scicchitano
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Egregio Avvocato,
mi chiamo Marco e vivo a Siena.
Recentemente, nella mia qualità di assessore, ho partecipato ad un consiglio comunale nel quale, a mio avviso, il Sindaco, che aveva avuto rapporti nella vicenda oggetto della delibera, non avrebbe dovuto partecipare.
In pratica lo stesso, in relazione alla variante urbanistica oggetto della delibera, era stato il tecnico consulente dell’impresa proprio per valutare la fattibilità della variante stessa.
Aveva l’obbligo di astenersi?
Grazie
Marco
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Gentile Marco,
la violazione dell’obbligo di astensione integra l’abuso d’ufficio solo se determina un vantaggio patrimoniale ingiusto. Secondo la Cassazione, ai fini dell’integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione Penale 27/03/2013, n. 14457.
Nella speranza di avere adeguatamente risposto al suo quesito, La saluto cordialmente.
Sergio Scicchitano
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