
Simulazione contratto di compravendita: onere prova a carico del compratore
Il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza del 21/05/2013 n. 6594, si è espresso in tema di simulazione del contratto di compravendita, sancendo il principio per cui qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l’azione di nullità del contratto per simulazione, l’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del prezzo incombe sull’acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante – nei riguardi del creditore e soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes – la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all’avvenuto pagamento del prezzo.
Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che, fermo restando il dettato normativo di cui agli artt. 1417 e 2697 cod. civ., secondo i quali l’onere di provare la simulazione incombe su chi l’allega, tuttavia, qualora la domanda di simulazione venga proposta ex art. 1417 cod. civ. da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possano fornire la prova scritta, non esistono preclusioni alla prova per testi, essendo pertanto ammessa la prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

Simulazione contratto di compravendita: onere prova a carico del compratore
Il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza del 21/05/2013 n. 6594, si è espresso in tema di simulazione del contratto di compravendita, sancendo il principio per cui qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l’azione di nullità del contratto per simulazione, l’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del prezzo incombe sull’acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante – nei riguardi del creditore e soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes – la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all’avvenuto pagamento del prezzo.
Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che, fermo restando il dettato normativo di cui agli artt. 1417 e 2697 cod. civ., secondo i quali l’onere di provare la simulazione incombe su chi l’allega, tuttavia, qualora la domanda di simulazione venga proposta ex art. 1417 cod. civ. da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possano fornire la prova scritta, non esistono preclusioni alla prova per testi, essendo pertanto ammessa la prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]