Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini
La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).
In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).
Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini
La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).
In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]