E' possibile cedere i crediti del fallimento nella liquidazione dell'attivo?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Nicola. Sono un dottore commercialista e vivo a Benevento. La disturbo per chiederLe un parere in merito alla possibilità, per un fallimento di cui sono curatore, di vendere dei crediti. Il fallimento di cui sono il curatore è ormai aperto da svariati anni, per la precisione dal 1992, e vanta ingenti crediti verso terzi, oggetto di un lungo contenzioso non ancora definito, ed anche verso il fisco. In presenza di tali presupposti, come ho anche evidenziato al Giudice Delegato, è ad oggi impensabile che la procedura fallimentare possa chiudersi entro breve termine, visto e considerato che molti dei procedimenti di recupero crediti sono ancora in corso. Tuttavia, di recente, parlando con alcuni colleghi, mi è stato riferito circa la possibilità di cedere a terzi i crediti in discorso ed utilizzare il ricavato della cessione per il soddisfacimento del ceto creditorio.
Desidero conoscere, a un tale riguardo, il Suo parere.
Grazie
Nicola
_____
Caro Nicola,
Nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare la legge prevede anche la possibilità di cedere a terzi i crediti, o determinati crediti, della procedura fallimentare, compresi quelli di natura fiscale, nonché le azioni revocatorie concorsuali se i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106, comma 1 della Legge Fallimentare). In alternativa alla cessione dei crediti, il curatore ha la possibilità di stipulare contratti di mandato per la riscossione (art. 106, comma 3, della L.F.) tramite il sistema bancario.
Vi sono, sul mercato, diverse società specializzate per l’acquisto pro soluto di crediti fiscali, soprattutto sorti nel corso della procedura fallimentare a causa delle ritenute effettuate sugli interessi bancari oppure a causa della sussistenza di un’IVA a credito scaturente dalle dichiarazioni IVA. In siffatte ipotesi il curatore provvede alla raccolta delle offerte presentate dalle società specializzate e chiede al Comitato dei Creditori di essere autorizzato alla cessione. I crediti futuri sono tutti i crediti che potrebbero sorgere in favore del fallimento dall’esecuzione di rapporti in cui lo stesso è subentrato o deciso di subentrare, oppure quelli che potrebbero sorgere in favore del fallimento in conseguenza dell’esito favorevole dei giudizi in corso. Tuttavia, con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, sembra corretto ritenere che il trasferimento abbia ad oggetto più l’azione giudiziaria (ad esempio l’azione revocatoria) che l’eventuale credito futuro.
Nella speranza di avere risposto in maniera esauriente al proposto quesito, invio cordiali saluti.
Sergio Scicchitano
E' possibile cedere i crediti del fallimento nella liquidazione dell'attivo?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Nicola. Sono un dottore commercialista e vivo a Benevento. La disturbo per chiederLe un parere in merito alla possibilità, per un fallimento di cui sono curatore, di vendere dei crediti. Il fallimento di cui sono il curatore è ormai aperto da svariati anni, per la precisione dal 1992, e vanta ingenti crediti verso terzi, oggetto di un lungo contenzioso non ancora definito, ed anche verso il fisco. In presenza di tali presupposti, come ho anche evidenziato al Giudice Delegato, è ad oggi impensabile che la procedura fallimentare possa chiudersi entro breve termine, visto e considerato che molti dei procedimenti di recupero crediti sono ancora in corso. Tuttavia, di recente, parlando con alcuni colleghi, mi è stato riferito circa la possibilità di cedere a terzi i crediti in discorso ed utilizzare il ricavato della cessione per il soddisfacimento del ceto creditorio.
Desidero conoscere, a un tale riguardo, il Suo parere.
Grazie
Nicola
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Caro Nicola,
Nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare la legge prevede anche la possibilità di cedere a terzi i crediti, o determinati crediti, della procedura fallimentare, compresi quelli di natura fiscale, nonché le azioni revocatorie concorsuali se i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106, comma 1 della Legge Fallimentare). In alternativa alla cessione dei crediti, il curatore ha la possibilità di stipulare contratti di mandato per la riscossione (art. 106, comma 3, della L.F.) tramite il sistema bancario.
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Nella speranza di avere risposto in maniera esauriente al proposto quesito, invio cordiali saluti.
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