Diritto amministrativo
Published On: 17 Dicembre 2012Categories: Articoli, Diritto amministrativo

Notifica delle cartelle di pagamento, ecco cosa dice la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza del 19 novembre 2012 n. 258 ha dichiarato l’illegittimità del terzo comma (corrispondente all’attuale vigente quarto comma) dell’articolo 26 del dpr 602/1973, che disciplina il procedimento di notifica delle cartelle.

La Consulta ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la norma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità previste dall’articolo 60, lettera e) del dpr 600/1973.

Ne deriva che, nel caso di irreperibilità del destinatario, il notificante dovrà effettuare, anche per le cartelle di pagamento, lo stesso procedimento di notifica già previsto per gli avvisi di accertamento: quindi, dopo il deposito nella Casa Comunale, si dovrà avvisare il destinatario con l’affissione dell’avviso alla porta e l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

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Published On: 17 Dicembre 2012Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Notifica delle cartelle di pagamento, ecco cosa dice la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza del 19 novembre 2012 n. 258 ha dichiarato l’illegittimità del terzo comma (corrispondente all’attuale vigente quarto comma) dell’articolo 26 del dpr 602/1973, che disciplina il procedimento di notifica delle cartelle.

La Consulta ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la norma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità previste dall’articolo 60, lettera e) del dpr 600/1973.

Ne deriva che, nel caso di irreperibilità del destinatario, il notificante dovrà effettuare, anche per le cartelle di pagamento, lo stesso procedimento di notifica già previsto per gli avvisi di accertamento: quindi, dopo il deposito nella Casa Comunale, si dovrà avvisare il destinatario con l’affissione dell’avviso alla porta e l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

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