È previsto un risarcimento in caso di vacanza annullata da parte dell’agenzia di viaggi?
Gentile Avvocato,
mi chiamo Giuseppe e mi rivolgo a Lei per esporLe il seguente problema. In occasione delle vacanze di Pasqua io e mia moglie abbiamo deciso di affidarci ad un’agenzia turistica che ci organizzasse un viaggio a Vienna della durata complessiva di cinque giorni, non avendo né io né mia moglie tempo a disposizione per organizzare la vacanza.
Ci siamo pertanto rivolti ad un’agenzia di viaggio, optando per un pacchetto turistico comprendente volo, alloggio in albergo con mezza pensione e due visite guidate, versando una quota a titolo di deposito. Purtroppo solo due giorni prima della partenza prefissata l’operatore dell’agenzia cui ci siamo rivolti ci ha comunicato che il viaggio era stato annullato per problemi “tecnici”, senza ulteriori spiegazioni invitandoci a recarci in sede al fine di ricevere la restituzione della caparra che avevamo versato.
Rispetto a quanto accaduto mi premerebbe sapere se, oltre alla restituzione della somma versata, ci sia la possibilità di pretendere un risarcimento del danno per il disagio ed il fastidio che il mancato godimento della vacanza ci ha arrecato visto che l’annullamento del viaggio così a ridosso dalla partenza ci ha precluso la possibilità di trovare una soluzione alternativa.
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo Distinti Saluti
_______________
Caro Giuseppe,
inconvenienti come quello da Lei subito sono, purtroppo, molto frequenti. L’agenzia alla quale lei e Sua moglie Vi siete rivolti è senz’altro incorsa, nel caso di specie, nella responsabilità per inadempimento contrattuale di cui all’art. 1223 c.c. ai sensi del quale il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno che ha prevalentemente la funzione di riportare il patrimonio del soggetto leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell’illecito, costituito appunto dall’inadempimento posto in essere. Si parla pertanto sotto questo profilo del risarcimento del danno avente natura patrimoniale.
Venendo invece a fornire una risposta al suo quesito, c è da evidenziare che il nuovo codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre del 2005 prevede espressamente il “danno da vacanza rovinata” inteso quale danno di natura morale e derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del “pacchetto turistico” e dei viaggi “tutto compreso”. Inoltre una recente pronuncia della Suprema Corte, modificando il precedente orientamento in base al quale al fine di ottenere il risarcimento era necessario provare l’entità del danno non patrimoniale in concreto subìto, ha affermato che la prova dell’inadempimento esaurisce in sé anche la prova del verificarsi del danno e ciò nella considerazione che gli stati psichici interiori difficilmente si prestano a formare oggetto di prova diretta (Cass. Civ. III Sez., sentenza 11/05/2012 n. 7256).
Sergio Scicchitano
È previsto un risarcimento in caso di vacanza annullata da parte dell’agenzia di viaggi?
Gentile Avvocato,
mi chiamo Giuseppe e mi rivolgo a Lei per esporLe il seguente problema. In occasione delle vacanze di Pasqua io e mia moglie abbiamo deciso di affidarci ad un’agenzia turistica che ci organizzasse un viaggio a Vienna della durata complessiva di cinque giorni, non avendo né io né mia moglie tempo a disposizione per organizzare la vacanza.
Ci siamo pertanto rivolti ad un’agenzia di viaggio, optando per un pacchetto turistico comprendente volo, alloggio in albergo con mezza pensione e due visite guidate, versando una quota a titolo di deposito. Purtroppo solo due giorni prima della partenza prefissata l’operatore dell’agenzia cui ci siamo rivolti ci ha comunicato che il viaggio era stato annullato per problemi “tecnici”, senza ulteriori spiegazioni invitandoci a recarci in sede al fine di ricevere la restituzione della caparra che avevamo versato.
Rispetto a quanto accaduto mi premerebbe sapere se, oltre alla restituzione della somma versata, ci sia la possibilità di pretendere un risarcimento del danno per il disagio ed il fastidio che il mancato godimento della vacanza ci ha arrecato visto che l’annullamento del viaggio così a ridosso dalla partenza ci ha precluso la possibilità di trovare una soluzione alternativa.
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo Distinti Saluti
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Caro Giuseppe,
inconvenienti come quello da Lei subito sono, purtroppo, molto frequenti. L’agenzia alla quale lei e Sua moglie Vi siete rivolti è senz’altro incorsa, nel caso di specie, nella responsabilità per inadempimento contrattuale di cui all’art. 1223 c.c. ai sensi del quale il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno che ha prevalentemente la funzione di riportare il patrimonio del soggetto leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell’illecito, costituito appunto dall’inadempimento posto in essere. Si parla pertanto sotto questo profilo del risarcimento del danno avente natura patrimoniale.
Venendo invece a fornire una risposta al suo quesito, c è da evidenziare che il nuovo codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre del 2005 prevede espressamente il “danno da vacanza rovinata” inteso quale danno di natura morale e derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del “pacchetto turistico” e dei viaggi “tutto compreso”. Inoltre una recente pronuncia della Suprema Corte, modificando il precedente orientamento in base al quale al fine di ottenere il risarcimento era necessario provare l’entità del danno non patrimoniale in concreto subìto, ha affermato che la prova dell’inadempimento esaurisce in sé anche la prova del verificarsi del danno e ciò nella considerazione che gli stati psichici interiori difficilmente si prestano a formare oggetto di prova diretta (Cass. Civ. III Sez., sentenza 11/05/2012 n. 7256).
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