Revocatoria fallimentare
In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.
In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.
Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.
Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Revocatoria fallimentare
In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.
In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.
Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.
Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]