"Ottobre Fallimentare": concordato preventivo e ristrutturazione debiti, la nuova finanza interinale
Come noto il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge Fallimentare in materia di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione debiti e fallimento.
Relativamente alle procedure concorsuali minori del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione debiti mette conto evidenziale le modifiche apportate all’istituto della c.d. “Finanza interinale”.
Infatti con l’art. 1, comma 1 lettera A) del decreto Legge (articolo intitolato “Finanza interinale”) è stato modificato l’art. 182 quinquies della Legge Fallimentare, nel senso che la richiesta, ivi prevista, diretta ad ottenere l’autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F., può essere presentata dal debitore che abbia proposto domanda di ammissione al concordato – o di c.d. preconcordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debiti (art. 182 bis Legge Fallimentare) o una proposta di accordo ex art. 182 bis L.F. – “anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, commi secondo e terzo”.
La modifica apportata sul punto è senz’altro di rilievo in quanto consente al debitore di chiedere ed ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti subito dopo il deposito del ricorso e, quindi, senza attendere il deposito dell’intera documentazione prescritta per l’ammissione alla procedura.
Rimane, comunque, la necessità per il debitore di allegare – come previsto dall’originario testo dell’articolo modificato – l’attestazione di un esperto circa la funzionalità del finanziamento rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.
La finalità che il legislatore ha inteso conseguire con la modifica in esame è, all’evidenza, quella di facilitare il reperimento della provvista finanziaria in vista della conclusione dei concordati.
Lo stesso art. 1, comma 1, alla lettera B) aggiunge all’art. 182 quinquies della Legge Fallimentare un terzo comma, prevedendo che i debitori precisati nei primi due commi possano chiedere al Tribunale di essere autorizzati, in via d’urgenza, a chiedere finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare funzionali ad urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. o all’udienza di omologazione di cui all’art. 182 bis, quarto comma, L.F. o alla scadenza del termine di cui all’art. 182 bis, settimo comma.
Prevede inoltre, l’onere, per il debitore istante, di specificare nell’istanza la destinazione dei finanziamenti, che egli non può reperire altrimenti tali finanziamenti e che in mancanza di questi deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda.
Sull’istanza in parola il Tribunale provvede entro 10 giorni dal deposito, con decreto motivato, sentito – se nominato – il commissario giudiziale e, se del caso, i principali creditori.
Tale ulteriore comma, inserito nell’art. 182 quinquies dalla riforma in esame, ha chiaramente la finalità di predisporre le condizioni pe cui il debitore venga messo in grado di contrarre finanziamenti che si ritengono urgenti e necessari per preservare l’attività aziendale per tutto il tempo necessario a predisporre e presentare l’istanza per l’autorizzazione al vero e proprio finanziamento interinale finalizzato, invece, a preservare l’attività d’impresa durante il corso della procedura.
Sul punto che precede va rilevato che – con ulteriore modifica apportata, questa volta, all’ormai quarto comma dell’art. 182 quinquies L.F.- il D.L. in esame ha previsto che il Tribunale possa autorizzare il debitore a garantire i finanziamenti anzidetti non solo con pegno o con ipoteca, come già previsto dal testo normativo precedente, ma anche mediante cessione di crediti, il che consente anche ai debitori che non hanno beni pignorabili od ipotecabili di ottenere i finanziamenti di cui si è detto – necessari per preservare la continuità dell’attività aziendale – garantendoli, appunto, con la cessione dei crediti.
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Relativamente alle procedure concorsuali minori del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione debiti mette conto evidenziale le modifiche apportate all’istituto della c.d. “Finanza interinale”.
Infatti con l’art. 1, comma 1 lettera A) del decreto Legge (articolo intitolato “Finanza interinale”) è stato modificato l’art. 182 quinquies della Legge Fallimentare, nel senso che la richiesta, ivi prevista, diretta ad ottenere l’autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F., può essere presentata dal debitore che abbia proposto domanda di ammissione al concordato – o di c.d. preconcordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debiti (art. 182 bis Legge Fallimentare) o una proposta di accordo ex art. 182 bis L.F. – “anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, commi secondo e terzo”.
La modifica apportata sul punto è senz’altro di rilievo in quanto consente al debitore di chiedere ed ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti subito dopo il deposito del ricorso e, quindi, senza attendere il deposito dell’intera documentazione prescritta per l’ammissione alla procedura.
Rimane, comunque, la necessità per il debitore di allegare – come previsto dall’originario testo dell’articolo modificato – l’attestazione di un esperto circa la funzionalità del finanziamento rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.
La finalità che il legislatore ha inteso conseguire con la modifica in esame è, all’evidenza, quella di facilitare il reperimento della provvista finanziaria in vista della conclusione dei concordati.
Lo stesso art. 1, comma 1, alla lettera B) aggiunge all’art. 182 quinquies della Legge Fallimentare un terzo comma, prevedendo che i debitori precisati nei primi due commi possano chiedere al Tribunale di essere autorizzati, in via d’urgenza, a chiedere finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare funzionali ad urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. o all’udienza di omologazione di cui all’art. 182 bis, quarto comma, L.F. o alla scadenza del termine di cui all’art. 182 bis, settimo comma.
Prevede inoltre, l’onere, per il debitore istante, di specificare nell’istanza la destinazione dei finanziamenti, che egli non può reperire altrimenti tali finanziamenti e che in mancanza di questi deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda.
Sull’istanza in parola il Tribunale provvede entro 10 giorni dal deposito, con decreto motivato, sentito – se nominato – il commissario giudiziale e, se del caso, i principali creditori.
Tale ulteriore comma, inserito nell’art. 182 quinquies dalla riforma in esame, ha chiaramente la finalità di predisporre le condizioni pe cui il debitore venga messo in grado di contrarre finanziamenti che si ritengono urgenti e necessari per preservare l’attività aziendale per tutto il tempo necessario a predisporre e presentare l’istanza per l’autorizzazione al vero e proprio finanziamento interinale finalizzato, invece, a preservare l’attività d’impresa durante il corso della procedura.
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